

Relazione al progetto di legge sul lavoro
Nel 2013 sono 123 le imprese che hanno chiuso e 615 i lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro. Oggi si contano 1335 persone disoccupate, e altrettante lavorano a tempo determinato (per le quali non si può stimare se torneranno o meno in tempi brevi a ingrossare le liste di disoccupazione). Sono 949 le persone che ad oggi si trovano senza ammortizzatori sociali di cui più di 700 coloro che non li hanno mai percepiti, in larga parte giovani soprattutto in cerca di prima occupazione. Ed altri sono prossimi a terminare gli ammortizzatori stessi, senza essere riusciti a ricollocarsi.
A questi numeri dolorosi la politica deve saper rispondere mediante azioni concrete. Civico10 crede che le soluzioni si possano trovare da una parte mettendo mano alla normativa sul mercato del lavoro e dall’altra parte, consapevoli che con sole disposizioni di legge non si crea occupazione, introducendo nuovi strumenti per il rilancio economico del paese.
CONTRATTO UNICO A TUTELE CRESCENTI
Entrando nel dettaglio del progetto di Legge nei primi 6 articoli introduciamo e discipliniamo il Contratto unico a tutele crescenti. Un contratto che punta da un lato a semplificare la molteplicità di contratti oggi esistenti nel nostro ordinamento e dall’altro a garantire una totale flessibilità in uscita al datore di lavoro, al prezzo del pagamento da parte sua di un indennizzo economico crescente al crescere del periodo lavorato in azienda.
Inoltre intendiamo, mediante questa tipologia di contratto, applicare in concreto il principio della parità dei contratti, a livello normativo e di salario di base, fra settore pubblico e settore privato per tutti i nuovi assunti. andrà a sostituire tutti i contratti ad oggi esistenti ad esclusione dei contratti previsti per i lavori occasionali e dei contratti a tempo determinato per momentaneo aumento del carico lavorativo,
Il contratto unico a tutele crescenti è caratterizzato da una prima fase di prova (art.3 della presente legge) che ha una durata massima di tre mesi, dove il lavoratore ha diritto ad una retribuzione “piena”, e che servirà alla verifica delle reciproche attitudini fra lavoratore e datore di lavoro.
Qualora il rapporto di lavoro prosegua si passerà alla seconda fase definita all’art.4, il periodo di inserimento, che ha una durata massima di cinque anni. Durante questa fase il datore di lavoro, corrisponderà al lavoratore una retribuzione abbattuta, rispetto a quella contrattualmente dovuta, del 20% per il primo anno e del 15% per il secondo anno e, fermo restando il divieto di licenziamenti discriminatori, per ragioni sindacali o personali, potrà licenziare per motivi economici ed organizzativi liberamente previo giustificato motivo e preavviso non inferiore ai dieci giorni.
Questa scelta è però controbilanciata da un costo maggiore a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento, infatti la parte datoriale dovrà corrispondere:
i. una indennità di licenziamento al lavoratore rimosso dall’incarico, indennità che cresce al crescere del periodo lavorato in azienda,
ii. ed un contributo straordinario alla Cassa Ammortizzatori Sociali anche in questo caso crescente al crescere del periodo lavorato in azienda,
così che si possa incentivare il proseguo del rapporto di lavoro.
Per rendere ancor più economicamente vantaggioso per il datore di lavoro trattenere in azienda il
lavoratore durante il periodo di inserimento sono introdotti al comma 5 dell’art.4:
- sgravi della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro crescenti nel tempo, dal terzo al quinto anno di lavoro presso l’impresa,
- un contributo al pagamento della retribuzione da parte della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali allo stesso modo crescente nel tempo dal terzo al quinto anno di lavoro presso l’impresa.
Cambia, rispetto ad ora, la scala degli incentivi perchè gli incentivi stessi crescono al crescere del periodo lavorato in azienda e le imprese sono quindi incentivate ad investire sul lavoratore, mentre fino ad ora le norme prevedono incentivi calanti nel tempo e spingono al turnover.
All’art. 5 discipliniamo l’ultima fase del contratto a tutele crescenti: il periodo di stabilità.
Una fase di durata indeterminata, che segue la legislazione già vigente in materia di licenziamenti collettivi anche in presenza di ragioni economiche o organizzative. Si introducono inoltre, in caso di passaggio dal periodo di inserimento al periodo di stabilità, per i primi due anni di quest’ultimo periodo ulteriori significativi sgravi contributivi ed un ulteriore contributo della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali per ogni lavoratore sammarinese o residente assunto, con lo scopo di favorire il passaggio a questa fase caratterizzata da maggiore certezza del mantenimento del posto di lavoro.
Ovviamente nel testo sono contenute norme speciali e incentivanti per l’assunzione di categorie “deboli”, come giovani, donne, disoccupati di lungo periodo, ultra 45-enni, persone che richiedono il part-time: per loro è previsto un aumento degli incentivi e degli sgravi già previsti in modo da renderli competitivi sul mercato e attraenti per le imprese.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Rispetto al tema della riforma degli ammortizzatori sociali, gli articoli 7 e 8 disciplinano due nuovi ammortizzatori sociali: l’Indennità di Disoccupazione ed il Reddito Civico di Reinserimento, sussidi
universali attribuiti a tutti perché ad avviso di Civico 10 nessuno deve rimanere senza un sostegno al reddito qualora si impegni attivamente alla ricerca di un posto di lavoro e qualora non riesca a ricollocarsi per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
L’indennità di disoccupazione è un’indennità economica che ha durata massima triennale e viene erogata al lavoratore che abbia svolto una precedente occupazione in percentuale rispetto all’ultima retribuzione contrattualmente dovuta, fermo restando che l’importo dell’indennità non potrà superare i 1750€ e non potrà essere inferiore a 900€. A fronte del percepimento dell’indennità è richiesto un preciso impegno del lavoratore a ricollocarsi, come poi si vedrà in seguito.
Il reddito civico di reinserimento, che viene erogato al disoccupato che non abbia svolto in precedenza attività lavorativa come dipendente o che abbia terminato la fruizione dell’Indennità di Disoccupazione. La fruizione del reddito civico di reinserimento è soggetto a una forte “condizionalità”: occorre cioè che a fronte dell’impegno dello Stato tramite il sussidio vi sia un impegno di pari livello del disoccupato nel processo di ricollocazione. Il beneficiario dovrà sottoscrivere un Patto di Servizio con l’Ente Trilaterale di cui parleremo in seguito, dovrà partecipare a tutte le attività formative e lavorative che gli saranno indicate, non potrà rifiutare occupazioni o attività che vengano proposte (salvo giustificato motivo), dovrà essere disponibile a ricollocarsi in qualunque settore: se non farà questo, perderà il diritto all’erogazione del sussidio, come è giusto che sia.
Per quanto riguarda le fasce di importo del sussidio prevediamo che vengano disciplinate mediante Decreto Delegato, sulla base dell’Indice della Situazione Economica, un numero che riassuma in sé una serie di condizioni economiche, patrimoniali e reddittuali del richiedente e consenta di dare di più a chi è più in difficoltà, evitando di aiutare chi non ha bisogno. Lo aspettiamo dal Giugno 2013 e sarebbe ora di attuarlo.
Con l’articolo 9 infine riformiamo l’indennità di Cassa Integrazione Guadagni, perché vogliamo che l’utilizzo della Cassa Integrazione, che oggi assorbe la gran parte delle risorse della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, diventi sempre più residuale.
Per questo abbiamo inserito tetti temporali massimi a seconda delle esigenze che hanno dato origine
alla richiesta di integrazione salariale, superati i quali il datore di lavoro potrà optare o per la stipula di un Accordo Aziendale di Solidarietà, oppure per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per un massimo di ulteriori 2 mesi nell’arco dell’anno. Qualora optino per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, l’aliquota a carico del datore di lavoro aumenterà progressivamente nel tempo.
ENTE PER LA FORMAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE
Il successivo articolo 10 è una norma chiave nel nostro progetto infatti disciplina l’Ente per la Formazione e la Ricollocazione che dovrà occuparsi di fornire servizi per l’impiego avanzati, azioni di tutoraggio del lavoratore e orientamento, di organizzare corsi di formazione ed attività di lavoro presso le imprese e più in generale quindi di avvicinare la domanda con l’offerta.
A San Marino il disoccupato viene solamente parcheggiato in attesa di un nuovo impiego. Se ha la fortuna di ritrovarlo subito tutto va bene, altrimenti perde velocemente professionalità ed aumenta il rischio di non riuscire a ricollocarsi e di terminare gli ammortizzatori sociali, qualora li abbia avuti, ritrovandosi anche senza reddito, come abbiamo visto in precedenza.
Nei Paesi più avanzati, invece, il lavoratore che perde il lavoro è accompagnato in un percorso formativo, di aggiornamento e di acquisizione di nuove competenze affinché possa diventare nuovamente attrattivo per le imprese che richiedono determinate competenze e ritrovare velocemente un lavoro. In questo modo anche la perdita del lavoro diventa meno traumatica, ma anzi può diventare un’opportunità di riconversione verso attività a valore aggiunto più alto o più richieste in quel momento dal mercato: solo così si rende possibile il passaggio dal principio della tutela del posto di lavoro (che assorbe risorse spesso senza alcuna efficacia) al principio della tutela della continuità del reddito, nel passaggio da un lavoro a un altro più utile all’economia.
Civico10, a tal fine, propone la costituzione di un Ente di diritto privato, una società per azioni le cui quote siano sottoscrivibili soltanto da Stato, organizzazioni sindacali ed organizzazioni dei datori di lavoro, dando estrema rilevanza a quest’ultimi che nomineranno il Direttore Generale dell’Ente che dovrà gestire tutto il processo di ricollocamento. Per la prima volta i protagonisti del mercato del lavoro, lavoratore, datore di lavoro e Stato si ritroveranno in un unico Ente volto a far sì che la disoccupazione duri il meno possibile così da ridurre i costi per gli ammortizzatori sociali e mettendo a frutto le varie competenze che sussistono fra i disoccupati.
L’Ente per la Ricollocazione e la Formazione si farà carico direttamente dei costi dell’attività di formazione e ricollocamento, che ovviamente crescono al crescere del periodo di disoccupazione del lavoratore, ed inoltre pagherà una parte dei costi degli ammortizzatori sociali corrisposti dalla Cassa per gli Ammortizzatori Sociali ai lavoratori disoccupati: attraverso questo metodo intendiamo responsabilizzare le parti, in particolar modo quella datoriale, a far sì che l’ente funzioni in maniera efficace e che il lavoratore ottenga una nuova occupazione il prima possibile, perché se il processo è veloce la parte datoriale dovrà sostenere meno costi e quindi sarà maggiormente conveniente anche per lei.
L’Ufficio del Lavoro dal canto suo manterrebbe esclusivamente la competenza di concessione dei nulla osta lavorativi, di controllo del rispetto delle norme e di contrasto al lavoro nero. A quest’ultimo fine, nell’articolo 12, proponiamo una riforma dell’Ispettorato per il Lavoro, dotandolo di nuovi strumenti di contrasto e di nuove normative, come l’inversione dell’onere della prova, la previsione di meccanismi chiari di identificazione dei lavoratori, la flessibilità di orario e la rotazione degli ispettori.
SGRAVI PER SAMMARINESI O RESIDENTI
L’art 13 e 14 della presente legge introducono rispettivamente sgravi fiscali per l’assunzione di sammarinesi o residenti ed un disincentivo contributivo per ogni lavoratore non sammarinese o non residente assunto.
Abbiamo necessità di mettere in piedi una serie di politiche normative, fiscali, contributive e formative per far si che la forza lavoro interna possa essere opportunamente occupata, e che quindi l’apporto di risorse non residenti sia utilizzato laddove necessario, per incrementare davvero i livelli di capitale umano del sistema Paese, in settori o mansioni dove l’offerta di lavoro interna sia scarsa e dove possano essere apportate competenze irreperibili in territorio.
Oggi sappiamo che a San Marino questo non avviene e ci sono molti abusi, anche perché le attuali condizioni normative ed economiche rendono quasi sempre più interessante e conveniente per l’impresa l’assunzione di lavoratori non residenti, anche laddove sarebbe possibile impiegare o formare lavoratori sammarinesi o residenti.
Dobbiamo passare dal meccanismo “obbligo/divieto” al meccanismo “incentivo/disincentivo”: a nostro avviso non bisogna infatti obbligare le imprese ad assumere lavoratori interni, che hanno come detto un “costo-opportunità” maggiore, perchè in quel caso cercheranno sempre, come oggi, le scappatoie per assumere lavoratori esterni. Bisogna invece che il “costo-opportunità” di assumere lavoratori residenti sia inferiore a quello di assumere lavoratori esterni, attraverso la messa in piedi di un efficace sistema d’incentivi e disincentivi, in modo che l’impresa abbia convenienza economica ad assumere sammarinesi o residenti, dove possibile.
Per questo inseriamo all’art 13. importanti incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori residenti, e un disincentivo contributivo all’art. 14 all’assunzione di lavoratori esterni. A quel punto, l’impresa è libera di assumere chi crede, senza le lunghe procedure di assunzione oggi previste, sapendo che ha
convenienza economica ad assumere forze lavoro interne: questo aumenta anche la competitività delle imprese perché riduce i tempi di attesa, le lungaggini burocratiche, la necessità di improduttivi colloqui.
Non c’è, a nostro parere, nessuna incompatibilità con le norme dell’Unione Europea, perché non vi è alcuna discriminazione a livello contrattuale e retributivo fra lavoratori, cambia solo il costo a carico dell’impresa fra un lavoratore interno e uno esterno. Queste in ogni caso sono deroghe che dobbiamo necessariamente contrattare.
CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO E STUDIO DELLE PROFESSIONALITA’
L’art. 15 della presente legge introduce la detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e
quindi incentivi fiscali e contributivi per le imprese che trasferiscono sulle retribuzioni gli incrementi di produttività realizzati.
Si introduce così il tema della contrattazione di secondo livello che ha l’obiettivo di favorire la crescita della produttività, aumentare la parte della retribuzione che varia col variare dei risultati, e così incentivare l’impegno dei lavoratori, rendendoli partecipi degli obiettivi dell’azienda. All’articolo 16 discipliniamo infine lo studio delle professionalità che dovrà servire a comprendere e mappare le varie professionalità presenti in territorio, incrociarle con le richieste di manodopera provenienti dalle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese, anche allo scopo di coadiuvare i compiti dell’orientatore dell’ente trilaterale. Attraverso questo strumento sarà possibile capire quali sono i settori in via di sviluppo e le relative professionalità dove i nostri giovani possono avere sbocchi occupazionali e quali invece le mansioni sature e quindi da sconsigliare.
LO SVILUPPO: RESIDENZE PER MOTIVI ECONOMICI
Al Titolo 2 introduciamo, invece, una serie di norme sullo Sviluppo economico, la base di ogni discussione riguardante l’occupazione: senza sviluppo non esiste occupazione e non esiste norma che la possa favorire.
Cominciamo dalla residenza per motivi economici, disciplinata all’art. 19, che viene concessa a tutti coloro che intendono avviare un’attività economica in Repubblica o rilevarne una esistente, sulla base di criteri specifici e fintanto che permangano le condizioni che hanno giustificato il primo rilascio.
I criteri previsti sono:
1) obbligo di assunzione di almeno 2 lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di assunzione di più di 2 lavoratori, nel caso almeno il 50% di essi siano sammarinesi o residenti per le nuove attività, mentre per una attività economica già esistente la residenza è rilasciata qualora effettuino un incremento occupazionale di almeno 2 lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di incremento occupazionale di più di 2 lavoratori, nel caso che almeno il 50% di tale incremento sia costituito da lavoratori sammarinesi o residenti.
2) obbligo di sottoscrivere, all’atto della richiesta, una polizza presso un’agenzia assicurativa autorizzata ai sensi della legge 165/2005, a copertura dei costi, propri e dei propri familiari, derivanti da prestazioni sanitarie, assistenziali, nonché contro malattie e infortuni e dei costi di iscrizione ai corsi scolastici.
Viene inserito un tetto massimo di 30 residenze massimo concesse all’anno, esclusi i familiari, e dopo 10 anni di residenza per motivi economici il soggetto titolare della residenza stessa sarà equiparato al residente “standard”
Quindi introduciamo la possibilità di dare residenza anche a chi fa investimenti anche più ridotti ma
comunque interessanti, occupando almeno 2 lavoratori sammarinesi o residenti, senza che questo pesi sul welfare prevedendo esattamente i casi di revoca, per dare stimolo all’apertura di imprese e all’incremento dell’occupazione.
LO SVILUPPO: INCENTIVI PRODOTTI COMMERCIALI
All’articolo 20 si introduce una politica di incentivazione a rotazione per facilitare la vendita di prodotti commerciali al dettaglio in territorio e ripristinare una certa competitività nei prezzi, attraverso un rimborso, dato direttamente al cliente da parte del venditore al momento dell’acquisto, di una significativa quota della monofase gravante su quel bene. Con successiva restituzione da parte dello Stato al venditore. Tale politica di incentivazione sarà a rotazione semestrale su specifici prodotti che andranno individuati di volta in volta con Decreto Delegato. Sono previste sanzioni specifiche e controlli ad hoc per evitare abusi ed aumenti ingiustificati dei prezzi.
LO SVILUPPO: LE START-UP, LE TELECOMUNICAZIONI, LA SMAC CARD
L’articolo 21 e l’articolo 22 trattano di incentivi alle start-up e alla nascita di incubatori di imprese. Su questo non aggiungo molto, abbiamo già litigato qualche giorno fa col Segretario su questo. Non vogliamo avere il freno a mano tirato sul tema delle start-up e degli incubatori e per questo avevamo proposto qualche giorno fa norme ulteriori rispetto a quanto deciso dal Governo col suo Decreto, norme che sono contenute anche in questo progetto. Ce le avete ovviamente bocciate ma insisteremo. Per il momento non mi dilungo oltre.
L’art 23 tratta il tema delle telecomunicazioni attribuendo all’A.A.S.S. la competenza, nel proprio oggetto sociale, a gestire servizi di telecomunicazione non solo verso il pubblico ma anche verso utenti privati, in modo tale da avere una infrastruttura, una rete all’avanguardia di proprietà pubblica che potrà essere concessa previo canone agli operatori privati del settore. È una scelta che riteniamo fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese, accanto all’immediata attivazione di una Authority per le Telecomunicazioni.
All’art. 24 si regolamenta una modifica dell’utilizzo della Smac Card, nell’ottica di un suo potenziamento. Oltre ad essere resa obbligatoria per tutti i venditori di beni e servizi in territorio, è prevista l’applicazione di uno sconto a carico dello Stato fra il 3% e il 5% su ogni transazione effettuata (che dovrebbe compensarsi con l’aumento delle vendite e della tracciabilità delle compravendite), ma anche la nascita di specifiche lotterie legate agli scontrini Smac emessi (sempre per incentivarne l’uso) e la trasformazione progressiva della Smac in “carta servizi” omnicomprensiva.
LO SVILUPPO: APPALTI, SPORTELLO UNICO E AGENZIA PER LO SVILUPPO
All’art.25 si vanno a prevedere nuove norme sugli appalti pubblici allo scopo di garantire la qualità e l’economia nell’esecuzione di opere e servizi, la rotazione nelle assegnazioni delle gare e l’affermazione del principio della libera competizione e dell’equa ripartizione delle risorse pubbliche al più ampio numero di operatori. Il tutto anche attraverso norme di favore verso l’associazione temporanea delle imprese sammarinesi, attraverso l’effettuazione di controlli severi ed adeguati sulla qualità e quantità delle lavorazioni e delle forniture oggetto dell’appalto, nonché sulla regolarità del personale impiegato, ma anche attraverso l’impiego del criterio dell’offerta a ribasso medio percentuale e attraverso il frazionamento e la differenziazione degli appalti formulando capitolati per tipologie o modalità.
Ulteriori importanti novità sono presenti all’art 26, dedicato allo Sportello Unico per le Imprese volto a ridurre la burocrazia e unico punto di contatto amministrativo, fisico e via web, per le varie esigenze delle imprese nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione in ogni fase della loro vita; ed all’art 27 che costituisce l’Agenzia per lo Sviluppo dedicata ad attrarre investimenti e promuovere San Marino all’estero con uno staff operativo reclutato tramite concorso pubblico con ottima conoscenza dell’inglese, disponibile a viaggiare e retribuiti in base ai risultati ottenuti, in questo caso in base al numero di investitori portati e all’ammontare e qualità degli investimenti effettuati.
E’ a nostro avviso fondamentale, dopo aver definito un “pacchetto competitività” volto a rendere attrattivo il paese promuoverlo efficacemente all’estero in maniera chiara, semplice e avvicinandoci noi per primi ai possibili investitori, andando noi Stato a cercare loro e non il contrario.
LO SVILUPPO: ALTRI INTERVENTI
Il Titolo 2 della presente legge si conclude con altre norme dedicate allo sviluppo come:
I. gli incentivi al “part-time imprenditoriale” per lavoratori che, occupati per meno di 30 ore settimanali, intendano avviare un’attività di impresa;
Il. l’utilizzo della cannabis a fini terapeutici che potrebbe far crescere un’attività sanitaria di nicchia per la risoluzione di alcune patologie cliniche mediante appunto l’impiego di sostanze alternative;
lii. gli incentivi all’avvio di attività di servizio in Centro Storico, affinchè il nostro Centro possa veramente diventare un polo universitario con tutte le attività di supporto agli studenti, che frequentano la nostra Università, quali copisterie, sale studio, pub ed in generale spazi di aggregazione;
IV. la formazione all’estero: infatti all’art. 31 istituiamo il Fondo per la Formazione professionale all’estero con il quale 15 neolaureati si potranno formare presso aziende italiano o di altri Paesi selezionate dalla Camera di Commercio mediante specifici accordi. Il Fondo provvederà al pagamento integrale della retribuzione e a parte del vitto e dell’alloggio a fronte però di un impegno del neolaureato a restituire entro 5 anni i contributi ricevuti qualora decida di tornare in Repubblica a spendere la professionalità acquisita, 3 anni se decida di non ritornare a San Marino. Per una questione di trasparenza e meritocrazia al comma 4 dell’art. 30 prevediamo che la selezione dei neolaureati avvenga attraverso bando pubblico.
V. le norme per favorire operazioni di rifinanziamento bancario andando a modificare l’art 82, 87, 92 e 95 della legge 165/2005 allo scopo di rendere più fattibili le operazioni cosiddette di “repo” e trovare quindi nuovi canali di approvvigionamento della liquidità da utilizzare per impieghi all’economia;
VI. la revisione della legge sull’imprenditoria giovanile e femminile per rendere !’attuale legge più fruibile, più incentivante e più capace di premiare il merito e le idee innovative con finanziamenti e sostegni maggiori.
CONCLUSIONI
Eccellenze e colleghi consiglieri,
Il presente progetto di legge è un contributo, aperto al confronto, al dialogo e ovviamente al miglioramento, che vuole portare a compimento una modifica delle attuali norme sul lavoro che hanno portato ad eccessiva precarietà e distorsioni evidenti che mediante questo corpo normativo intendiamo andare a limitare ed eliminare.
Dobbiamo cercare di attrarre imprese di qualità, ad alto valore aggiunto per unità di lavoro, che puntino sui cervelli, sui servizi, sulla ricerca, sulle tecnologie, sulle competenze, puntando ad uno sviluppo coerente con questo modello.
A queste imprese dovremmo mettere a disposizione norme sul lavoro che consentano si flessibilità ma senza che questa diventi precarietà, che responsabilizzino le imprese nella riduzione dei licenziamenti e nella ricollocazione dei lavoratori, che prevedano incentivi crescenti col crescere del periodo di occupazione in azienda, che prevedano norme per una rapida ricollocazione in lavori di qualità. Così come abbiamo cercato di definire nel nostro “Progetto Lavoro”.