

EMENDAMENTI PROGETTO DI LEGGE “AVIAZIONE CIVILE”
Articolo 3, comma 2bis – AGGIUNTIVO (MODIFICATO COME SOTTO)
Tutti i membri del Comitato Esecutivo devono essere in possesso di laurea quinquennale o di secondo livello in materie economiche, giuridiche, tecniche oppure devono possedere specifica e comprovata competenza tecnica, o più in generale rispetto ai ruoli dell’Autorità di cui alla presente legge, di durata almeno quinquennale.
Art 3, comma 3 – MODIFICATIVO (MODIFICATO COME SOTTO)
“Alle sedute del Comitato Esecutivo deve partecipare a pena di nullità delle sedute almeno 1 membro del Collegio dei Sindaci Revisori, possono partecipare, e comunque devono essere invitati e in caso di assenza successivamente informati, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori ai quali sono assegnati i compiti di controllo e vigilanza stabiliti dalla legge, con l’obbligo di segnalazione dell’attività alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 30.
Art 3, comma 5 – MODIFICATIVO (RITIRATO)
Ai membri del Comitato Esecutivo si applica il regime delle incompatibilità previsto per i membri dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Autonome di Stato Con apposito decreto delegato si prevederà il regime di incompatibilità dei componenti il comitato esecutivo.
Art.4, comma 7 – MODIFICATIVO (RESPINTO MA RIPRESENTABILE)
Le pratiche da esaminare sono a disposizione dei membri del Comitato Esecutivo in apposita area riservata e protetta sul sito internet dell’Autorità presso la sede dell’Autorità.
Articolo 5, comma 2, lettera a) – ABROGATIVO (RESPINTO MA RIPRESENTABILE)
qualora manchi il Direttore Generale o suo delegato;
Art.5, comma 4 – AGGIUNTIVO (ACCOLTO)
Con apposito Regolamento dell’Autorità, da pubblicare sul sito internet dell’Autorità stessa, saranno disciplinati nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del Comitato Esecutivo.
Art.6, comma 5 – AGGIUNTIVO (RESPINTO MA RIPRESENTABILE)
I verbali sono pubblicati in apposita sezione del sito Internet dell’Autorità, con possibilità di non divulgazione di quelle parti che, per particolari ragioni da motivare esplicitamente, non possano essere rese pubbliche per ragioni di privacy.
Art.7, comma 1 – MODIFICATIVO (RESPINTO MA RIPRESENTABILE)
il Direttore Generale deve essere in possesso di laurea in materie economiche, giuridiche, ingegneristiche o tecniche e con specifica competenza amministrativa, contabile, tecnica o più in generale rispetto ai ruoli del Registro di cui alla presente legge di durata almeno quinquennale da descrivere dettagliatamente nel curriculum vitae in Scienze dell’Economia, Scienze Economico-Aziendali, Ingegneria o Giurisprudenza, di comprovata formazione acquisita presso strutture qualificate nel settore dell ‘aviazione civile e buona conoscenza della lingua inglese, nonché di certificazione attestante una conoscenza della lingua inglese di livello almeno C1 sia nel parlato che nello scritto, secondo le certificazioni riconosciute a livello internazionale.
Art.7, comma 2 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Direttore Generale viene nominato dal Congresso di Stato tramite concorso pubblico per titoli, esami e colloquio, secondo le disposizioni della legge 107/2009.
Articolo 7, comma 2, lettera a) – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
risponde al Consiglio Grande e Generale Segretario di Stato con delega ai Trasporti dello sviluppo delle attività aeronautiche per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Comitato Esecutivo dell’Autorità
Art.7, comma 2, lettera l) – AGGIUNTIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell’ esercizio dell’attività di aviazione, provvedimenti che devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo entro 10 giorni dalla loro adozione.
Art.7, comma 4 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
II Direttore Generale dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore mandato ulteriori due mandati
Articolo 9, comma 1 – MODIFICATIVO (ACCOLTO)
II Segretario Generale dell’Autorità è nominato per la durata di tre anni dal Consiglio Grande e Generale, Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato con delega ai Trasporti.
Articolo 10, comma 1 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
In attesa della definizione dei profili di ruolo e del complessivo fabbisogno di cui rispettivamente al Capo I ed al Capo II del Titolo V della Legge 5 dicembre 2011 n.188, il Direttore della Funzione Pubblica il Congresso di Stato è autorizzato ad attivare.
Art.10, comma 1, lettera a) – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
n. l Responsabile Tecnico – Liv.9 in possesso di laurea specialistica in materie tecniche o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico con esperienza quinquennale nel settore specifico, da descrivere dettagliatamente nel curriculum vitae. Per tale figura professionale è richiesta la licenza di pilota di linea ATPL e con buona conoscenza della lingua inglese una conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 sia nel parlato che nello scritto, secondo le certificazioni riconosciute a livello internazionale.
Art.10, comma 1, lettera a) – MODIFICATIVO (IN SUBORDINE) (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
n. l Responsabile Tecnico – Liv.9 in possesso di laurea specialistica in materie tecniche o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico con esperienza quinquennale nel settore specifico. Per tale figura professionale è richiesta la licenza di pilota di linea ATPL e con una buona conoscenza della lingua inglese.
Art.10, comma 1, lettera b) – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
n.1 Esperto Amministrativo – Liv.8 in possesso di laurea specialistica in materie economiche giurisprudenza e di una conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 sia nel parlato che nello scritto, secondo le certificazioni riconosciute a livello internazionale .con buona conoscenza della lingua inglese;
Art.10, comma 2 – ABROGATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Gli atti del procedimento di incarico di cui al comma 1 descrivono le funzioni richieste alle singole figure, indicando eventuali ulteriori requisiti di accesso alle posizioni con particolare riferimento a conoscenze informatiche, linguistiche, esperienze lavorative, possesso di abilitazioni e partecipazione a specifici corsi di formazione.
Art.10, comma 5 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni ed in relazione a problematiche valutative di particolare complessità, il Comitato Esecutivo ha facoltà di avvalersi di professionisti privati o provenienti dalla pubblica amministrazione in favore dei quali è riconosciuto un gettone la cui entità è definita con Decreto Delegato dal Congresso di Stato.
Art.11 – MODIFICATIVO (RITIRATO PERCHE’ LO HA FATTO GIA’ IL GOVERNO)
Le funzioni di indirizzo politico e di controllo sulle attività dell’Autorità sono svolte dal Consiglio Grande e Generale Segretario di Stato con delega ai Trasporti.
Art.17, comma 2 – AGGIUNTIVO (RITIRATO, IL GOVERNO LO HA FATTO SIMILE)
Con apposito Decreto Delegato verranno stabiliti gli importi limite al di sopra dei quali la stipulazione di tali contratti dovrà essere subordinata all’emissione di apposito bando pubblico o di licitazione privata, e saranno stabilite le modalità con cui tali bandi o licitazioni dovranno avere luogo.
Art.19 – ABROGATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Direttore Generale può delegare lo svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite al personale dipendente dell’Autorità, purché in possesso di comprovata esperienza nel settore e delle necessarie competenze.
Art-20, comma 1 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Le tariffe relative alle prestazioni rese dall’Autorità, ai sensi dell’art.3 comma 1, sono stabilite dal Comitato Esecutivo. Il Direttore Generale formula la proposta da sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo. sono stabilite dal Direttore Generale.
Art.23, comma 1 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art.3 comma 1, su proposta del Direttore Generale, emana direttive e regolamenti ai sensi delle disposizioni della presente Legge.
Art.23, comma 3 – AGGIUNTIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
In situazioni di emergenza che richiedano un’azione immediata al fine di garantire la sicurezza dell’aviazione civile, il Direttore Generale può adottare provvedimenti necessari al fine di fronteggiare dette situazioni stabilendone la loro efficacia immediata e l’eventuale periodo di validità. Tali provvedimenti devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo entro 10 giorni dalla loro adozione.
Art.23, comma 5 – AGGIUNTIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Direttore Generale pubblica sul sito internet dell’Autorità le direttive ed i regolamenti emessi, nonchè le deroghe disposte ai sensi dei commi precedenti.
Art.24, comma 2 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Le modalità di utilizzo dello spazio aereo sono definite dal Comitato Esecutivo Direttore Generale mediante direttive e regolamenti.
Articolo 25, comma 1 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Comitato Esecutivo Direttore Generale predispone, con proprie direttive e regolamenti, la disciplina necessaria per la corretta gestione del traffico aereo.
Articolo 26, comma 1 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Comitato Esecutivo Direttore Generale prescrive, con direttive e regolamenti, i controlli di sicurezza sui passeggeri e beni trasportati a bordo dell’aeromobile al fine di prevenire atti violenti o di pirateria aerea.
Articolo 27, comma 3 – AGGIUNTIVO (RITIRATO PERCHE’ ACCOLTO QUELLO DI SU)
Ai soggetti partecipanti ai corsi può essere richiesto dal Direttore Generale il pagamento di un contributo, nell’ammontare massimo stabilito annualmente dal Comitato Esecutivo.
Art.35, comma 1 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Comitato Esecutivo Direttore Generale adotta regolamenti inerenti le condotte da porre in essere al verificarsi di incidenti aeronautici.
Art.35, comma 2 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Direttore Generale indaga o conferisce potere di indagine a soggetti di comprovata esperienza tecnica, da rilevarsi esplicitamente e dettagliatamente nel contratto di conferimento d’incarico, su incidenti riguardanti aeromobili rientranti nel la giurisdizione della Repubblica di San Marino.
Art.36, comma 1 – MODIFICATIVO (ACCOLTO)
Nell’esercizio dei poteri e doveri previsti dalla presente Legge, l’Autorità il Direttore Generale deve agire in osservanza di ogni obbligo assunto dalla Repubblica di San Marino in base a trattati internazionali, convenzioni e accordi in vigore con Stati esteri.
Art.37, comma 1 – AGGIUNTIVO (ACCOLTO COME SOTTO MODIFICATO)
Il Direttore Generale può stipulare accordi per la cooperazione in materia di sicurezza aerea con altri Stati membri ICAO. Tali accordi devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo nella sua prima seduta utile.
Art.38, comma 1 – AGGIUNTIVO (ACCOLTO COME SOTTO MODIFICATO)
Il Direttore Generale può stipulare accordi per il trasferimento delle funzioni di sorveglianza su un aeromobile dallo Stato del registro allo Stato dell’operatore ai sensi dell’ articolo 83bis della Convenzione di Chicago, purché detti accordi definiscano lo Stato responsabile per le specifiche funzioni di sorveglianza e purchè tali accordi siano ratificati dal Comitato Esecutivo nella sua prima seduta utile.
Art.39 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Sostituire la parola “l’Autorità” ovunque ci sia “Il Direttore Generale”
Art.50, comma 1 – MODIFICATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il Comitato Esecutivo Direttore Generale promuove la sicurezza aerea attraverso la proposta e la revisione periodica di…
Art.51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64 – MODIFICATIVO (RESPINTI E NON RIPRESENTABILI, TRANNE GLI ULTIMI 4)
Sostituire la parola “l’Autorità” ovunque ci sia “Il Direttore Generale”
Art.60, comma 9 – AGGIUNTIVO (RESPINTI MA RIPRESENTABILE)
La reiterazione dei comportamenti sanzionabili di cui ai commi precedenti è punibile, nel caso di prima recidiva, col raddoppio della sanzione comminata; nel caso di seconda recidiva, con una sanzione di € 40.000 e con la revoca della licenza.
Art.61 – AGGIUNTIVO (RESPINTI MA RIPRESENTABILE)
Laddove si parla di “Direttore Generale” aggiungere “o dall’Autorità”
Art.69, comma 4 – ABROGATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti degli operatori economici che vantano specifici accordi di assistenza tecnica con l’Autorità, approvati con delibera del Congresso di Stato.
Articolo 72, comma 1 – ABROGATIVO (RESPINTO E NON RIPRESENTABILE)
Modifiche alla presente Legge sono disposte con Decreto Delegato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.