

Leggi online gli emendamenti presentati dal movimento Civico10 alla Legge in materia di sostegno alla sviluppo economico oppure scarica la versione PDF del documento depositato.
“DECRETO DELEGATO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 18,20, 28, 37 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N. 71 – LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO”
Art. 1 – Modificativo
1. Vengono definiti progetti imprenditoriali da privilegiare quelli:
a) di produzione di beni o di servizi tecnologicamente avanzati, dove il valore aggiunto della produzione sia pari almeno al 100% dei costi dei fattori produttivi;
b) nel settore dell’economia verde, con particolare riferimento alla ricerca, produzione e servizi nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e delle tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti;
c) nel settore della ricettività e del turismo, entrambi limitatamente a quei progetti che mirino ad incrementare la propensione alla sosta in territorio dei turisti;
d) nel settore dell’intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e dell’offerta turistica;
e) nel settore del commercio al dettaglio per quei progetti legati a marchi affermati o che sviluppino un commercio di grandi dimensioni o con evidenti elementi di competitività nei prezzi;
f) nel settore delle arti e della cultura;
g) nel settore della formazione, anche per studenti in età di scuola dell’obbligo che ricerchino servizi avanzati e di alternanza fra scuola, sport e altre attività;
h) che insediano in territorio attività di direzione, di sviluppo, di marketing, di relazioni internazionali, di formazione, di ricerca facenti capo a soggetti esteri che hanno in altri paesi l’attività principale;
i) nei settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale.
e che posseggano o si impegnino a richiedere le certificazioni di qualità ed efficienza definiti e codificati a livello di Unione Europea.
Art. 2 – Abrogativo comma 6
6. Qualora l’attività esistente rilevata come previsto dall’articolo 15 della Legge n. 71/2013 abbia i minimi occupazionali richiesti dal presente articolo, questi devono essere mantenuti per almeno 3 anni. Il mantenimento dei minimi occupazionali per il periodo indicato, rileva ai fini dell’accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.
Art. 2 – Aggiuntivo comma 7
- Tutti i requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli successivi, che danno titolo all’accesso al regime semplificato, devono essere mantenuti in essere per almeno 10 anni, fino al realizzarsi delle condizioni di cui al successivo art.3 comma 4, a pena di revoca immediata della residenza.
Art. 3, comma 1 – Modificativo
- L’accesso al regime semplificato di cui all’articolo 16 della Legge n. 71/2013 viene applicato con le seguenti modalità:
a) all’imprenditore o e ad un altro soggetto di cui ai punti b) e c) dell’articolo 16 della Legge n. 71/2013 in relazione al progetto imprenditoriale che soddisfi i minimi occupazionali previsti dal precedente articolo;
b) all’imprenditore e ad un altro ad altri due soggetti soggetto di cui ai punti b) e c) dell’articolo 16 della Legge n. 71/2013 se il progetto imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 20 dipendenti;
c) all’imprenditore e ad altri due tre soggetti di cui ai punti b) e c) dell’articolo 16 della Legge n. 71/2013 se il progetto imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 30 dipendenti.
Art. 3, comma 3 – Modificativo
- 3. Per appartenenti al nucleo familiare si intendono il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni minori di 26 anni che stiano frequentando un corso di laurea o di specializzazione, non siano occupati in maniera stabile, non siano coniugati e siano conviventi.
Art. 4, comma 2 – Abrogativo
2. Entro 12 mesi dall’approvazione del progetto imprenditoriale deve comunque essere effettuato un investimento immobiliare del valore minimo di cui sopra con conseguente svincolo della fideiussione bancaria o assicurativa.
Art. 4, comma 3 – Modificativo
3. L’immobile, sul quale Sull’immobile viene costituito privilegio, o la fideiussione fungono da garanzia a favore dell’Ecc.ma Camera per escutere i crediti della Pubblica Amministrazione derivanti dai benefici di cui alla Legge n. 71/2013, nonchè altri crediti di natura tributaria o contributiva nonchè infine a favore dei lavoratori per garantire il rimborso di stipendi eventualmente non pagati, a favore dell’Ecc.ma Camera fino all’esaurimento della durata del piano aziendale presentato di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c) e dell’eventuale proroga concessa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della Legge n. 71/2013.
Art. 5 – Abrogare intero articolo
Art. 6. comma 1 – Modificativo
- Ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera c), della Legge n.71/2013, il piano aziendale o business plan deve contenere informazioni indicative in merito alla realizzazione del progetto imprenditoriale con precisazione della data di inizio dello stesso, ed in particolare quantità di capitale proprio investito e provenienza dei fondi, reperimento delle risorse finanziarie, piano occupazionale, strategie di mercato ed ogni altro elemento utile alla valutazione da parte dell’ufficio competente. Qualora il progetto preveda attività di ricerca e sviluppo, questa dovrà essere dettagliata in apposita relazione separata.
Art. 8 bis – Aggiuntivo
- 1. A tutti coloro che intendano avviare una attività economica nella Repubblica di San Marino, al di fuori dalle casistiche e dei requisiti previsti negli articoli precedenti, viene concessa la “residenza per motivi economici”, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che hanno giustificato il primo rilascio.
- 2. Nel caso di avvio di una attività economica, la residenza è concessa al socio di maggioranza, persona fisica, di una società oppure all’imprenditore individuale che diventi titolare di licenza. L’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, all’atto della concessione della licenza o del codice operatore economico, comunica all’Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l’iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici.
- 3. La “residenza per motivi economici” viene concessa ai soggetti di cui al comma 2 in relazione alle nuove attività economiche nel momento in cui effettuino l’assunzione di almeno 2 lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di assunzione di più di 2 lavoratori, nel caso almeno il 50% di esse siano sammarinesi o residenti. Al venire meno di tali requisiti e proporzioni, anche con riferimento ad eventuali successivi incrementi occupazionali, la “residenza per motivi economici” è revocata.
- 4. La medesima concessione di cui al comma precedente si dà ai soggetti di cui al comma 2 relativamente ad una attività economica già esistente qualora effettuino un incremento occupazionale di almeno 2 lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di incremento occupazionale di più di 2 lavoratori, nel caso che almeno il 50% di tale incremento sia costituito da lavoratori sammarinesi o residenti. Al venire meno di tali requisiti e proporzioni, anche con riferimento ad eventuali successivi incrementi occupazionali, la “residenza per motivi economici” è revocata.
- 5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di “residenza per motivi economici”, ed in particolare qualora l’attività economica non venga più esercitata ovvero qualora i lavoratori scendano sotto le soglie di cui ai 2 commi precedenti, nonché qualora si verifichi una causa di sospensione della licenza a norma della legislazione vigente, al beneficiario vengono concessi 60 giorni di tempo per rientrare nei parametri di cui ai commi che precedono, dopo di che la residenza per motivi economici sarà revocata d’ufficio.
- 6. Qualora la “residenza per motivi economici” venga revocata con provvedimento del Congresso di Stato, ovvero per fallimento o bancarotta fraudolenta ovvero per la cessazione dell’attività di impresa in presenza di debiti con l’Eccellentissima Camera superiori ad € 50.000, i soggetti di cui al comma 2, nonché i loro parenti e affini di primo grado qualora esercitino attività economica sostanzialmente equivalente, non potranno più richiedere la “residenza per motivi economici”.
- 7. La residenza per motivi economici è concessa, oltre che al soggetto di cui al comma 2, anche al coniuge non legalmente separato e ai figli a carico conviventi. Qualora i figli siano maggiorenni, non potranno comunque avere più di 26 anni e dovranno essere frequentanti un corso di laurea o di specializzazione, non essere occupati in maniera stabile e non essere coniugati.
- 8. La residenza per motivi economici non dà titolo all’accesso gratuito alle prestazioni sociali ed ai servizi pubblici erogati dalla Repubblica di San Marino. Chi chieda di ottenere la residenza di cui al presente articolo dovrà produrre, all’atto della richiesta, anche copia di una polizza sottoscritta presso un’agenzia assicurativa autorizzata ai sensi della legge 165/2005, a copertura dei costi, propri e dei propri familiari, derivanti da prestazioni sanitarie, assistenziali, nonchè a copertura di malattie, infortuni e maternità e dei costi di iscrizione ai corsi scolastici, con copertura annua minima di euro 30.000.
- 9. Entro trenta giorni dalla richiesta di “residenza per motivi economici” e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente dovrà produrre all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio documentazione comprovante la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, successive modifiche e relativi decreti applicativi a favore dell’Ecc.ma Camera pari a euro 26.000,00. L’acquisto di un immobile, purché di valore, risultante dall’atto di acquisto o dall’atto di locazione finanziaria, almeno pari all’importo della fideiussione, costituisce alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa.
- 10. L’immobile, sul quale viene costituito privilegio, o la fideiussione fungono da garanzia a favore dell’Ecc.ma Camera per escutere i crediti della Pubblica Amministrazione derivanti dai benefici di cui alla Legge n.71/2013, nonchè altri crediti di natura tributaria o contributiva nonchè infine a favore dei lavoratori per garantire il rimborso di stipendi eventualmente non pagati, fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 14.
- 11. Il residente per motivi economici può acquistare un immobile o sottoscrivere un contratto d’affitto subito dopo aver ottenuto la residenza. La medesima facoltà si applica anche ai familiari di cui al comma 5 solo dopo un periodo di 5 anni di residenza. Nel caso si verifichi la revoca della residenza per motivi economici ai sensi del comma 5, l’immobile eventualmente acquistato potrà essere goduto ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 8 della legge n.118/2010.
- 12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla legge 15 Dicembre 1994 n.110 “Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata”.
- 13. Per tutte le altre fattispecie, il residente per motivi economici gode degli stessi diritti degli altri soggetti titolari di residenza a norma della legge n.118/2010 “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica”
- 14. Trascorso un periodo di 10 anni, senza che si sia verificata la fattispecie di cui al comma 5 del presente articolo, il residente per motivi economici sarà equiparato al residente a norma della legge 118/2010 “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica”, e potrà godere integralmente degli stessi diritti e delle stesse facoltà.
- 15. L’Ufficio di Stato Civile, con propria normativa interna, disciplinerà le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della legge 118/2010 e successive modifiche.
- 16. Il numero di residenze per motivi economici concedibili ogni anno è fissato in n.30, esclusi i familiari ricongiunti.
- 17. Le previsioni di cui al presente articolo potranno essere coordinate con la legislazione vigente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge tramite Decreto Delegato, che dovrà anche stabilire i settori di attività economica non strategici, per i quali la “residenza per motivi economici” non potrà essere concessa.
Art. 9, comma 1 – Modificativo
- 1. Le società di cui al Titolo II della Legge n. 71/2013 non possono accedere ai benefici previsti dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 – Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese – per i primi tre anni di attività. Possono invece accedervi le imprese di cui all’articolo precedente.
Art. 10, comma 3 – Modificativo
3. Il beneficio di cui al comma precedente è fruibile solamente nell’esercizio fiscale in cui sono stati venduti i pernottamenti, ma, in caso di bilancio chiuso senza utile, i benefici possono essere usufruiti fino ai 2 esercizi immediatamente successivi.
Art. 12, comma 2 – Abrogativo
2. In aggiunta ai benefici di cui al comma 1, le imprese ivi indicate hanno diritto ad uno sgravio contributivo sino ad un massimo del 20% per ogni lavoratore assunto in esecuzione a piani occupazionali approvati dalla Segreteria di Stato per il Lavoro. Con l’approvazione la Segreteria di Stato per il Lavoro determina la misura e la durata dello sgravio contributivo tenuto conto del numero di lavoratori assunti e della forma e della durata dell’assunzione.
Art. 13 – Abrogativo intero articolo