

EMENDAMENTI A LEGGE SU LAVORI OCCASIONALI
Art.1, comma 2 – AGGIUNTIVO (RITIRATO, E’ GIA’ ALLA FINE)
All’interno delle disposizioni di cui alla presente legge sono ricomprese anche le prestazioni di lavoro saltuario di cui al Regolamento….
Art.2, comma 1, lettera b) – MODIFICATIVO (RITIRATO, ACCOLTO CENTRO STORICO UNESCO)
b) le attività connesse al settore del commercio turistico, esclusivamente per le imprese localizzate nei Centri Storici della Repubblica di San Marino nelle zone L1 e L2, limitatamente ai mesi giugno, luglio, agosto e settembre e nei periodi previsti dal Calendario annuale delle festività e degli eventi adottato dalla Commissione per il Lavoro, anche su proposta delle categorie interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno adottato ai sensi delle normative vigenti dalla Commissione per il Lavoro, anche su proposta delle categorie interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art.2, comma 1, lettera c) – MODIFICATIVO
le attività connesse al lavoro degli svolte dagli Operatori professionali del Turismo che abbiano conseguito l’abilitazione e siano iscritti nell’apposito Albo tenuto dall’Ufficio del Turismo, ai sensi del Titolo V della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, quali: guida turistica come previsto dall’art 14 del Decreto Delegato 30/09/2013 n°86
Art.2, comma 1, lettera d) – MODIFICATIVO
le attività agricole e zootecniche di carattere stagionale temporaneo e connesse al turismo rurale
Art.2, comma 1, lettera e) – MODIFICATIVO
le attività connesse a manifestazioni sportive, al mondo associativo, all’intrattenimento, musicali, culturali, fieristiche, allo spettacolo, e ai giochi e al no profit
Art.2, comma 1, lettera f) – MODIFICATIVO
le attività di istruttore sportivo le attività legate al mondo del benessere, ai centri sportivi e/o palestre, alle sale da ballo, alle discoteche e pubs nonchè le attività di insegnante privato supplementare
Art.2, comma 2 – AGGIUNTIVO
È consentito l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio nel settore del commercio e dell’artigianato di servizio o produzione con sede e relazione diretta con il pubblico, esclusivamente per sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia certificata o dimissioni, nel qual caso, in deroga a quanto previsto al successivo articolo 7, è possibile effettuare la prestazione di lavoro occasionale e accessorio fino ad un massimo di 7 giornate continuative, fermo restando il limite delle giornate complessive annuali, di cui ai commi 1 e 2 dell’art.7. La relativa certificazione deve essere trasmessa all’Ispettorato del Lavoro, all’Ufficio Contributi ISS e, se del caso, alla Sezione Stranieri del Corpo della Gendarmeria, per gli adempimenti di competenza, contestualmente all’inizio della sostituzione, anche tramite fax o email.
Art.2, comma 3 – MODIFICATIVO
È consentito l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio in ogni settore economico per lavoratori non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro per il periodo pre-assuntivo per un massimo di 3 giornate lavorative per la stessa persona, esclusivamente nel caso in cui sia già stata depositata la richiesta di assunzione all’Ufficio del Lavoro ai sensi del Decreto 23 novembre 2005 n. 169 e corredata di tutti i documenti previsti: al di sopra dei limiti sopra indicati si configurano gli estremi di lavoro irregolare ai sensi di legge. Eventuali irregolarità accertate nella produzione dei documenti di cui sopra, oppure la mancanza del possesso dei requisiti e delle condizioni per l’assunzione del lavoratore non iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro, oppure infine il diniego dell’Ufficio del Lavoro all’assunzione del lavoratore non iscritto alle liste di Avviamento al Lavoro, configurano parimenti gli estremi di lavoro irregolare ai sensi di legge fin dal 1° giorno dell’assunzione ai sensi del presente comma. L’impresa può usufruire di tale opportunità per un massimo di tre volte nel corso dell’anno solare. L’utilizzo di prestazione di lavoro occasionale e accessorio per il periodo pre-assuntivo è sempre escluso nella fattispecie di cui all’art.3, comma 5, del Decreto 169/2005.
Art.2, comma 5 – AGGIUNTIVO
5. E’ consentito parimenti l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio per l’attività di supporto occasionale, nei limiti e coi requisiti di cui alla presente legge, ad imprese individuali o attività libero professionali messa in atto da parenti o affini fino al secondo grado, purchè residenti in territorio, dell’imprenditore individuale o del libero professionista. In questo caso, è consentito lo svolgimento di attività di supporto occasionale anche ai pensionati residenti in territorio, i quali dovranno comunicare la prestazione svolta e l’importo percepito all’Istituto per la Sicurezza Sociale il quale provvederà a decurtare l’assegno pensionistico del mese successivo di un importo esattamente pari a quello percepito per l’effettuazione dell’attività occasionale e accessoria o di un importo pari al 70% dello stesso in caso di pensionati con assegno inferiore o uguale al trattamento minimo. La non comunicazione configura gli estremi di lavoro irregolare ai sensi di legge fin dal 1° giorno dell’assunzione ai sensi del presente comma
Art.3, comma 1 – PARZIALMENTE ABROGATIVO (RITIRATO)
Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio nel settore dei servizi alla famiglia sono riservate ad attività di lavoro domestico, giardinaggio, baby sitting. assistenza ad anziani e a persone con disabilità non autosufficienti e a malati. Sono considerati servizi alla famiglia anche le attività di cui alla lettera f) del comma 1 del precedente articolo 2 nel caso in cui vengano effettuate a favore della famiglia e non di operatori economici.
Art.3, comma 2 – MODIFICATIVO
Tali prestazioni possono essere rese, in condizione di occasionalità che non preveda continuità, per un massimo di 100 70 giornate all’anno; se il lavoratore è iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro tale limite è da considerarsi presso la stessa famiglia, le giornate sono frazionabili in ore e non si applicano, qualora compatibili, i limiti previsti all’articolo 7.
Art.4, comma 1 – MODIFICATIVO (ACCOLTO SENZA FULL-TIME)
Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio possono essere rese da inoccupati o disoccupati, lavoratori a part-time o full-time, e percettori di ammortizzatori sociali iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro ai quali viene sospeso il pagamento dell’indennità il compenso per l’attività occasionale svolta verrà sottratto, per il 65% del suo valore, dall’indennità dovuta, fermo restando il limite orario massimo previsto dagli articoli 16 e 17 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7. Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 possono essere rese da chiunque, fermo restando il limite orario massimo previsto dagli articoli 16 e 17 della Legge n. 7/1961.
Art.4bis – AGGIUNTIVO
1. E’ istituita presso la Sezione Collocamento dell’Ufficio del Lavoro, la Speciale Lista per i Lavori Occasionali e Accessori, rivolta prestatori d’opera saltuaria ed accessoria, non iscritti nelle liste di Avviamento al Lavoro.
2. L’iscrizione a tale speciale lista di cui al comma che precede, prevede adeguata domanda così specificata:
1. nome e cognome,
2. data di nascita,
3. residenza,
4. stato di famiglia,
5. certificato penale,
6. certificato carichi pendenti,
7. idoneità fisica,
8. eventuali titoli di studio, attestati, frequenza corsi di formazione.
3. I lavoratori potranno rimanere iscritti nella Speciale Lista per i Lavori Occasionali e Accessori per 3 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo di 3 mesi, nell’arco di un anno solare. Trascorsi i periodi di cui sopra, il lavoratore verrà sospeso dalla Speciale Lista e potrà riscriversi trascorsi 6 mesi dalla fine dell’ultimo periodo di iscrizione, aggiornando la documentazione relativa a tutti quei dati modificati rispetto alla precedente iscrizione.
4. E’ fatto divieto al datore di lavoro di utilizzare il lavoratore proveniente dalla Speciale Lista per Lavori Occasionali e Accessori, in orari e giornate che eccedono o divergono dalla tipologia di lavori stabiliti nella presente Legge.
5. Durante il periodo sospensivo di 6 mesi, il lavoratore non potrà effettuare lavoro occasionale accessorio nella Repubblica di San Marino.
6. L’iscrizione a tale Speciale Lista non da corso a maturazione di punteggi , ne la possibilità di accedere all’iscrizione in altre liste di Avviamento al Lavoro.
Art.5, comma 1 – MODIFICATIVO
Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio che svolge l’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 ha diritto al trattamento economico previsto dalle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Lavoro del settore a cui afferisce il Datore di Lavoro. Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio che svolge attività di servizio alla famiglia di cui al comma 4 dell’articolo 2 ha diritto al trattamento economico previsto dalle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Lavoro del Settore dei Servizi, relativamente al secondo livello dello stesso almeno al trattamento economico minimo previsto per lavoratori addetti ai servizi familiari.
Art.5, comma 1bis –AGGIUNTIVO
Il trattamento economico previsto dalle sopra citate tabelle retributive va maggiorato, in ragione della temporaneità dell’assunzione e della non maturazione dei salari differiti di cui al successivo comma, di una quota pari al 10% dell’ammontare tabellare in caso di assunzione di lavoratori sammarinesi o residenti e del 20% in caso di assunzione di lavoratori non residenti.
Art.5, comma 1ter –AGGIUNTIVO (RITIRATO)
Il prestatore di lavoro occasionale e accessorio che svolge attività di supporto di cui al comma 5 dell’articolo 2 ha diritto al trattamento economico previsto dalle tabelle retributive del Contratto Collettivo di Lavoro del settore a cui afferisce il Datore di Lavoro. Il trattamento economico previsto dalle sopra citate tabelle retributive va maggiorato, in ragione della temporaneità dell’assunzione e della non maturazione dei salari differiti di cui al successivo comma, di una quota pari al 10% dell’ammontare tabellare.
Art.5, comma 4 – ABROGATIVO
L’impiego di lavoratore iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro, anche occasionale e accessorio, nelle attività e nelle modalità di cui all’articolo 9 del Decreto Delegato 10 marzo 2014 n. 27, durante l’apertura serale a partire dalle ore 20,00 è esentata dal pagamento dell’80% della contribuzione, i cui oneri sono imputati sul capitolo 2-4-7460 “Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento del costo del lavoro”
Nb: Il Decreto sull’apertura obbligatoria definisce già gli sgravi dovuti in questo caso.
Art.6, comma 1 – MODIFICATIVO (RITIRATO)
Per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio il datore di lavoro si collega alla banca dati on line dell’Ufficio del Lavoro sul portale della Pubblica Amministrazione, verifica che il lavoratore di cui intende avvalersi sia iscritto, se non residente, nella Speciale Lista per Lavori Occasionali e Accessori, banca dati per la mansione necessaria, compila la relativa richiesta preventiva di assunzione on line che costituisce il contenuto del buono per lavoro occasionale e accessorio. E’ altresì possibile accedere all’utilizzo dei lavoratori iscritti nella Speciale Lista di cui sopra, inviando preventivamente un fax con il nominativo del lavoratore, alla Sezione Collocamento dell’Ufficio del Lavoro utilizzando appositi moduli predisposti e reperibili presso l’Ufficio del Lavoro e tutti gli Uffici Postali della Repubblica. Gli aspetti tecnici e applicativi del presente comma sono disciplinati la cui regolamentazione viene stabilita con decreto delegato
Art.6, comma 2 – AGGIUNTIVO (RITIRATO)
Il Decreto Delegato di cui al comma precedente disciplinerà anche le modalità per effettuare le assunzioni di cui all’art.2, comma 5, della presente legge, in ragione della non precedente iscrizione dei pensionati alla banca dati di cui al presente articolo.
Art.6, comma 3 – AGGIUNTIVO (RITIRATO MA MESSO A VERBALE CHE RESTANO ISCRITTI)
Al fine di favorire l’occupazione dei lavoratori non occupati ma, contemporaneamente, di non pregiudicare la possibilità di aspirare ad occupazioni compatibili con il proprio livello di istruzione/formazione e con le proprie precedenti esperienze, è data la possibilità a tutti i sammarinesi o residenti facenti parte delle categorie di cui all’art.4, comma 1, della presente legge, iscritti ad altre Liste di Avviamento al Lavoro e che decidano di svolgere lavori occasionali e accessori, di poter rimanere iscritti nelle Liste di cui sopra nella posizione in graduatoria precedentemente occupata. L’Ufficio del Lavoro è tenuto a contattare il lavoratore che stia svolgendo occupazioni occasionali e accessorie qualora vi siano richieste numeriche nell’ambito della Lista di Avviamento al Lavoro a cui il lavoratore risulta iscritto.
Art.7, comma 2 –MODIFICATIVO (RITIRATO)
Ogni lavoratore non iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro assunto per svolgere prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, non potrà essere impiegato a tale titolo per più di 3 giorni alla settimana con un limite massimo di 70 giornate lavorative nel corso dello stesso anno solare. Tali lavoratori non avranno diritto allo sgravio contributivo di cui all’art.5 comma 3 precedente.
Art.8, comma 2 – ABROGATIVO
Quanto previsto all’articolo 2, all’articolo 3, ai commi 3 e 4 dell’articolo 5 e all’articolo 7 può essere modificato con decreto delegato, anche in relazione alle mutate condizioni economiche e occupazionali.
Art.8, comma 3 – ABROGATIVO (RITIRATO)
Il decreto delegato può stabilire, anche su proposta dell’Ufficio del Lavoro, sulla base dell’andamento del tasso di disoccupazione nei settori interessati dalla presente legge, il numero massimo di assunzioni annuali di lavoratori accessori occasionali non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, anche diversificato per settore di attività.