

Art.1, comma 1 – MODIFICATIVO
- Il Capo I del presente decreto delegato detta i criteri e le procedure di erogazione da parte delle Segreterie di Stato della Segreteria di Stato al Turismo, della Segreteria di Stato alla Cultura e della Segreteria di Stato con delega allo Sport, di contributi finanziari a sostegno di iniziative, eventi e manifestazioni promossi e organizzati da soggetti privati nei settori del turismo, della cultura e dello sport.
Art 3, comma 1 – MODIFICATIVO
1. Le richieste di contributo per manifestazioni, eventi e iniziative organizzate da privati nei settori di interesse del turismo, della cultura e dello sport devono essere presentate dagli interessati alle pertinenti Segreterie di Stato tramite apposito sito web di cui al successivo art 3. bis entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono gli eventi e le manifestazioni e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
Art 3 BIS – AGGIUNTIVO
1. Apposito Sito Web sarà lo strumento principale per scambiare informazioni tra le Segreterie di Stato, il Comitato di cui al successivo art.4 e i presentatori delle richieste.
2. Il Sito Web sarà realizzato entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge dalle Segreterie di Stato con delega al Turismo e dalla Cultura.
Art.4, comma 1 – MODIFICATIVO
1. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione richiesta dall’articolo 3 e da ogni ulteriore informazione necessaria, ivi compresa l’indicazione del budget di spesa complessivo suddiviso per singole voci, è soggetta alla istruttoria e valutazione tecnica di congruità delle spese preventivate di un apposito Comitato di nomina congressuale consigliare. Il Comitato ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di richiedere specifici incontri ai richiedenti per comprendere la motivazione dei richiedenti, la veridicità dei dati forniti, la fattibilità reale del Progetto, la corrispondenza del budget richiesto e la tempistica di realizzazione. Il Comitato trasmette gli esiti della propria valutazione tecnica al Segretario di Stato competente per la decisione di assegnazione del contributo richiesto e per la quantificazione dello stesso.
Art.4, comma 2 – MODIFICATIVO
2. Il Comitato di nomina congressuale è composto dal Dirigente dell’Ufficio del Turismo e dell’Ufficio Attività Sociali e Culturali e da rappresentanti della Segreteria di Stato al Turismo, della Segreteria di Stato alla Cultura e della Segreteria di Stato con delega allo Sport, da un rappresentante delle Associazioni di categoria del settore turistico commerciale e dal Presidente della Consulta delle Associazioni.
2. Il Comitato di nomina consigliare è composto da 6 (sei membri):
– il Dirigente dell’Ufficio del Turismo
– il Dirigente dell’Ufficio Attività Sociali e Culturali
– un membro nominato dalla Segreteria al Turismo
– un membro nominato dalla Segreteria alla Cultura
– il Presidente della Consulta delle Associazioni
– un rappresentante delle Associazioni di categoria del settore turistico commerciale
Art.5, comma 1 – MODIFICATIVO
- Il contributo non può superare il 40% della previsione di spesa complessivamente prevista dagli organizzatori e valutata congrua dal Comitato congressuale.
Art.5, comma 2 – AGGIUNTIVO
- 2. Il contributo di cui al comma precedente sarà pubblicato online, con apposita motivazione, nel sito web di cui all’art. 3 bis
Art.7, comma 1 – MODIFICATIVO
1. Le richieste di contributo avanzate da Enti morali, Parrocchie, società sportive, Fondazioni, Associazioni di volontariato, Onlus e in generale Associazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte nell’apposito Registro purché siano di importo non superiore a complessivi euro 1.500,00 per singola iniziativa, vanno presentate alla pertinente Segreteria di Stato almeno 30 giorni precedenti l’iniziativa, la manifestazione o l’evento.
Art.8, comma 1 – MODIFICATIVO
1. Le Segreterie di Stato interessate al Turismo, alla Cultura e allo Sport procedono in maniera congiunta con il Comitato alla programmazione degli eventi e delle manifestazioni di interesse turistico, culturale e sportivo dell’anno di riferimento, ivi comprese le iniziative dei privati ammesse al contributo pubblico di cui al presente decreto delegato. La programmazione è adottata con delibera del Congresso di Stato entro il mese di gennaio di ogni anno. La programmazione annuale non esclude l’inserimento successivo da parte del Congresso di Stato di iniziative, eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale e sportivo ritenuti di particolare interesse e valore dalle Segreterie di Stato competenti.
Art.8, comma 2 – AGGIUNTIVO
2. Nell’ambito della programmazione degli eventi e manifestazioni, il Congresso di Stato su proposta del Dirigente l’Ufficio del Turismo, sentite le Associazioni di categoria interessate, determina gli eventi e le manifestazioni di interesse turistico che si svolgono nel Centro Storico della Capitale che richiedono l’apertura serale delle attività commerciali di cui all’articolo 9.
Art.9, comma 1 – AGGIUNTIVO
1. Gli esercenti le attività di commercio fisso e al dettaglio, gli esercenti le attività di servizio e gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle vie di particolare interesse turistico di cui all’elenco contenuto nell’articolo 123 della Legge 19 giugno 1995 n.87 ad esclusione di Piazzale Campo della Fiera e di Piazza Mercatale, sono tenuti a prolungare l’apertura dei loro esercizi commerciali fino alle ore 23.00 in presenza di eventi e manifestazioni di interesse turistico che si svolgono nel Centro Storico della Capitale, organizzati dallo Stato o da questo sovvenzionati o patrocinati.
Art.9, comma 3 – ABROGATIVO
3. Gli eventi e le manifestazioni con obbligo di apertura serale inseriti nella programmazione annuale successivamente ai termini previsti dall’articolo 8 sono determinati dalla Segreteria di Stato per il Turismo sentite le Associazioni di categoria interessate.
Art.9, comma 5 – MODIFICATIVO
5. Con successivo atto normativo Si applica uno sgravio contributivo nella misura del 80%saranno riconosciuti al datore di lavoro per l’occupazione di lavoratori sammarinesi o residenti iscritti nelle Liste di Avviamento al lavoro appositamente assunti nella forma del lavoro saltuario o occasionale per l’apertura serale di cui al presente articolo o, in alternativa, uno sgravio contributivo per i mesi di giugno, luglio e agosto riferito ad una singola unità lavorativa impiegata per ogni sede di esercizio soggetta all’obbligo di apertura.
Art. 10, comma 4 – MODIFICATIVO
4. La concessione del Patrocinio da parte delle Segreterie di Stato comporta una riduzione del 30% del costo per l’uso delle sale e sedi pubbliche e, qualora i beneficiari del contributo siano associazioni di volontariato, Onlus e in generale Associazioni senza scopo di lucro, la riduzione è del 50%. 70%.
Art. 11, comma 1 – MODIFICATIVO
1. Qualora per eventi, manifestazioni sportive e feste paesane sia riconosciuto il Patrocinio da parte delle Segreterie di Stato, agli organizzatori che si avvalgono delle prestazioni fornite dall’A.A.S.L.P. per il montaggio, smontaggio, trasporto di materiale è riconosciuta una riduzione del 30% sugli importi da corrispondere all’Azienda, comprensivi del costo del personale, come risultanti dal tariffario della squadra manifestazioni ed elettricisti Servizi Speciali – A.A.S.L.P. e del 50% 70% se gli organizzatori sono associazioni di volontariato, Onlus e in generale Associazioni senza scopo di lucro. Gli importi suddetti sono da adottarsi con delibera del Congresso di Stato nei tempi previsti al comma 3 dell’articolo 10.
Art. 11, comma 2 – MODIFICATIVO
2. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo che si svolgono in Repubblica, sono tenuti al pagamento delle prestazioni richieste all’A.A.S.S. ivi compresi i servizi di igiene urbana e di allacciamento temporaneo per la fornitura di energia elettrica e acqua.
Qualora per eventi, manifestazioni sportive e feste paesane sia riconosciuto il Patrocinio da parte delle Segreterie di Stato, agli organizzatori che si avvalgono delle prestazioni fornite dall’A.A.S.S. ivi compresi i servizi di igiene urbana e di allacciamento temporaneo per la fornitura di energia elettrica e acqua è riconosciuta una riduzione del 30% sugli importi da corrispondere all’Azienda, comprensivi del costo del personale, come risultanti dal tariffario della A.A.S.S. e del 70% se gli organizzatori sono associazioni di volontariato e in generale Associazioni senza scopo di lucro. Gli importi suddetti sono da adottarsi con delibera del Congresso di Stato nei tempi previsti al comma 3 dell’articolo 10.